TITOLO I
COSTITUZIONE - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE - DURATA
ART. 1: Costituzione e Sede
Ai sensi e per gli effetti dl Regolamento CEE n. 1360/78 dl Consiglio del 19 giugno 1978 e della Legge 20 ottobre 1978 n.674, si è costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA SPECIALISTI IN ETOLOGIA APPLICATA e BENESSERE ANIMALE, qui di seguito denominata A.I.S.E.A.B.
L'Associazione ha sede legale in Milano, presso l'Istituto di Zootecnica, Facoltà di Medicina Veterinaria - Via Celoria, 10 - 20133 Milano, con facoltà del Consiglio di istituire uffici amministrativi o di rappresentanza separati o distaccati.
Il cambiamento della sede non costituirà oggetto di modifica del seguente statuto.
Di tale Associazione fanno parte coloro che sono interessati a perseguire gli scopi della Associazione, i quali vengono ammessi come Soci con le modalità prescritte e si attengono alle regole dell'Associazione stessa.
ART. 2: Scopo
L'AISEAB è una Associazione scientifico-culturale professionale, apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro e deve essere considerata, ai fini fiscali, ente non commerciale.
L'Associazione si propone:
- la tutela, la promozione e la valorizzazione del settore dell'etologia applicata e del benessere degli animali di interesse zootecnico e d'affezione in ogni sede della sua produzione ed immagine;
- la rappresentanza del settore dell'etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e d'affezione nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- l'individuazione e la trattazione, nelle sedi appropriate, dei problemi che direttamente interessano il settore
- l’aggiornamento professionale, uniformità e verifica di preparazione e di intenti.
ART. 3: Attività
In particolare l'Associazione, per la realizzazione di quanto sopra, si attiverà per:
- stabilire rapporti con le autorità italiane e comunitarie preposte al settore dell'etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e d'affezione e di collaborare con Enti pubblici e privati, Scuole, Università ed altri sui problemi della formazione e dell'insegnamento dell'etologia applicata, del benessere animale e di materie affini;
- la promozione ed il coordinamento di iniziative sociali, legali, legislative, associative per l'affermazione dell'etologia applicata e del benessere animale;
- l'organizzazione e la partecipazione di ricerche e studi, dibattiti, convegni, conferenze, congressi e seminari sui temi tecnico-scientifici, economici e sociali di interesse del settore;
- l'informazione e l'assistenza degli associati relativamente ai problemi di interesse generale del settore;
- la pubblicazione, di articoli, riviste, giornali, libri, periodici o altri mezzi di comunicazione aventi per oggetto argomenti di interesse del settore.
ART. 4: Durata. illimitata
TITOLO II
ASSOCIATI
ART. 5: Soci.
- Possono essere soci:
—i laureati specializzati in etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e d'affezione;
— laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione in Etologia Applicata e Benessere degli Animali di Interesse Zootecnico e d'Affezione.
— docenti della Scuola di Specializzazione in Etologia Applicata e Benessere degli Animali di Interesse Zootecnico e d'Affezione;
- per fare parte in qualità di soci dell'Associazione occorre essere presentati da almeno due soci e fare domanda scritta. Con la domanda l'aspirante deve dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme statuarie e la disciplina relativa, nonché le disposizioni del Consiglio e dell'Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare le ragioni della propria decisione;
- L’Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dei Soci per le diverse categorie. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile e non è trasmissibile a terzi;
- l'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincola per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata (RR) un formale atto di dimissioni entro il 31 marzo;
- La qualità di socio si perde:
— per un formale atto di dimissioni presentate secondo il punto (d);
— per morosità. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio, questi provvede tramite il competente ufficio a sollecitare il pagamento; trascorsi sessanta giorni dalla data dell'avviso senza che sia avvenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso s'intende risolto.
- per espulsione deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio;
- l'esecuzione dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale;
- Le categorie di soci comprendono:
- soci ordinari: laureati specializzati in etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e d'affezione e docenti della Scuola di Specializzazione in Etologia Applicata e Benessere degli Animali di Interesse Zootecnico e d'Affezione, laureati e con manifesto e specifico interesse negli scopi dell'Associazione;
- soci iscritti: laureati iscritti alla Scuola di Specializzazione in Etologia Applicata e Benessere degli Animali di Interesse Zootecnico e d'Affezione
- I soci ORDINARI hanno diritto di parola, di proposta, di critica e di voto, nonché di essere votati alle cariche dell'Associazione.
- I soci ISCRITTI hanno diritto di parola, di proposta, di critica; non hanno diritto di essere votati alle cariche dell'Associazione e non hanno diritto di voto nelle delibere dell'Assemblea generale.
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 5: Organi sociali.
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 6: Assemblea Generale dei soci
- l'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Ciascun socio Ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio ordinario mediante delega scritta e firmata. E’ ammessa una delega per persona. La delega deve essere depositata dal socio delegato prima che abbia inizio l'assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulla delega, ne è consentito che un socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro socio. I soci Iscritti possono partecipare, ma senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale dei soci;
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano d’età. In mancanza anche dei Vicepresidenti, l’Assemblea nomina il Presidente della riunione.
- Prima che abbiano inizio i lavori, come da ordine del giorno, l'Assemblea elegge tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora debbano svolgersi delle votazioni con schede, lo scrutinio.
- L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività e relativo budget per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
- La convocazione è annunciata per iscritto dal Presidente ai soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. La convocazione deve precisare: data, luogo e ora della riunione e relativo ordine del giorno.
- L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
- Le votazioni, sia in sede d'Assemblea ordinaria sia di Assemblea straordinaria, si fanno normalmente per alzata di mano. Alle nomine e deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
ART. 7: Assemblea generale - competenze
L'Assemblea ha il compito di:
- Deliberare sulle modifiche dello statuto
- Approvare il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo, rendiconto che coincide con l'anno solare;
- Eleggere il Presidente, i sette Consiglieri, i tre Revisori dei Conti ed il Segretario-Tesoriere;
- Deliberare sui programmi e direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione
- Fissare la misura della quota associativa per ciascuna categoria di soci
- Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
ART. 8: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da: un Presidente, sette Consiglieri (di cui fanno parte due Vicepresidenti Coordinatori) e da un Segretario-Tesoriere, tutti eletti dall’Assemblea Generale.
Il membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante l'anno venissero a mancare uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I Consiglieri così eletti entreranno in carica e vi resteranno per lo stesso tempo di coloro che hanno sostituito. Le dimissioni dal Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto (RR) al Consiglio stesso. Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri l’intero Consiglio s’intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale dato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e straordinariamente può essere convocato in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli avvisi scritti di convocazione saranno diramati dal Presidente, almeno 15 giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente più anziano d’età.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.
Costituisce incompatibilità con le cariche del Consiglio Direttivo lo svolgimento di attività che possono trarre vantaggi dalla carica istituzionale rivestita all’interno dell’Associazione.
ART. 9: Consiglio Direttivo - competenze
Il Consiglio Direttivo oltre al compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le delibere dell'Assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:
- Elegge, tra i sette Consiglieri, i due Vicepresidenti Coordinatori;
- Approva, prima di sottoporlo all'Assemblea, il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo, rendiconto che coincide con l'anno solare;
- Decide sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- Delibera sulla partecipazione dell’Associazione ad Enti, Società ed Organizzazioni;
- Approva i regolamenti interni da sottoporre a ratifica all’Assemblea;
- Decide se dichiarare decaduti dalla loro carica quei componenti del Consiglio che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dello stesso;
- Delibera su eventuali azioni giudiziarie attive e passive nonché sulle transazioni;
- Delibera sulle altre materie di sua competenza ai sensi del presente statuto.
ART. 10: Il Presidente.
Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni, questi sarà sostituito da uno dei due Vicepresidenti, votato dai membri del Consiglio Direttivo di cui fa parte il Presidente uscente. Il Presidente così eletto entrerà in carica e vi resterà per lo stesso tempo di colui che ha sostituito.
Le dimissioni dal Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto (RR) al Consiglio stesso.
- il Presidente vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, provvedono a quanto si addice all'osservanza delle norme statuarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo
- La rappresentanza legale e giurisdizionale dell'Associazione spetta al Presidente o in caso d'assenza o di impedimento dal Vicepresidente più anziano di età;
- Convoca l’Assemblea ed il Consiglio, definendo l’ordine del giorno.
ART. 11: I Vicepresidenti Coordinatori.
Sono nominati dal Consiglio tra i membri dello stesso. Sostituiscono il Presidente in sua assenza, impedimento o dimissioni. Rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni, o di assenza ingiustificata a tre successive riunioni del Consiglio, saranno sostituiti da uno dei membri del Consiglio Direttivo eletto dai membri del Consiglio stesso nella sua prima riunione. I Vicepresidenti Coordinatori così eletti entreranno in carica e vi resteranno per lo stesso tempo di coloro che hanno sostituito.
- Sostituiscono il Presidente o uno dei Vicepresidenti in loro assenza, impedimento o dimissioni.
- Sono responsabili del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintendono a tutti i settori della stessa.
ART. 13: Segretario-tesoriere
Il segretario-tesoriere viene eletto dall'Assemblea generale dei soci. Rimane in carica per 3 anni e può essere rieletto.
Il segretario-tesoriere coadiuva il Presidente alla realizzazione delle attività dell'Associazione in armonia con quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio, redige i verbali delle riunioni, cura l'allestimento del rendiconto economico finanziario in collaborazione con i Revisori dei Conti per l’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea.
Cura l'aggiornamento dei regolamenti interni in armonia con le disposizioni di legge nazionali ed estere.
ART. 14: Collegio dei Revisori dei Conti
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata al Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri eletti dall’Assemblea generale dei Soci alla quale riferiscono sul rendiconto economico finanziario dell’Associazione.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti, qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più revisori questi saranno sostituiti dall’Assemblea nella prima riunione. I revisori così eletti entreranno in carica e vi resteranno per lo stesso tempo di coloro che hanno sostituito. Se venissero a mancare due revisori l’intero Collegio si intenderà decaduto ed il Consiglio procederà entro due mesi da tale dato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Collegio dei revisori dei conti.
I revisori possono partecipare, dietro invito scritto, alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.
TITOLO IV
NORME DISCIPLINARI, LIBRI, VARIE SCIOGLIMENTO
ART. 15: Norme disciplinari
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio nonché i regolamenti disciplinari per la parte di attinenza alle diverse categorie.
Fermo restando quanto previsto per i soci morosi all'art. 5 comma e); il socio che trasgredisca ai citati obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che saranno deliberate dal Consiglio a maggioranza.
I provvedimenti disciplinari che il Consiglio può adottare a carico di un socio possono essere i seguenti:
- censura
- sospensione per un periodo
- proposta di espulsione deliberata da sottoporre all'Assemblea generale dei soci per approvazione.
ART. 15: Varie
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
- Qualsiasi variazione del presente statuto potrà essere proposta al Consiglio dall'Assemblea generale, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto in Assemblea. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione in prima convocazione in cui sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella indicata dall'invito dell'Associazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le proposte di modifiche dello statuto dovranno essere comunicate almeno tre mesi prima.
ART. 16: Libri obbligatori
Oltre agli eventuali libri obbligatori per legge sono altresì libri obbligatori dell'Associazione:
- il libro delle adunanze dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, da tenersi a cura del o dei Segretari;
- il libro delle riunioni del Consiglio da tenersi a cura del Segretario;
Questi libri vanno conservati nei termini di legge.
ART. 17: Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sentiti gli Organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge. Il patrimonio sociale non è ripartibile fra i Soci.
In caso di scioglimento e relativa cessazione l'intero patrimonio sociale, al netto delle spese di liquidazione, dovrà essere devoluto a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.
ART. 18:
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.